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A seguito di un’interrogazione parlamentare dell’ On. Fluvi, riguardante l’utilizzo ed il posizionamento dei “totem” per la raccolta di gioco dall’ambito on-line all’ambito terreste, con la presente si pubblica la risposta del Sottosegretario al Ministero delle finanze On. Molgora.
In sostanza, in base all'articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) AAMS con propri provvedimenti definisca «la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse».
Suddetto, la raccolta a distanza di giochi pubblici attraverso l'utilizzo di tali «Totem» risulta, al momento, espressamente disciplinata solo relativamente alle scommesse a quota fissa e, in tale ambito, solo all'interno delle Agenzie, negozi e corner di scommesse ed ovviamente esercitata solo ed esclusivamente da soggetti concessionari del gioco.
A titolo esemplificativo, quindi, presso un corner ippico possono essere installate apparecchiature per effettuare giocate sui concorsi pronostici su base sportiva, sulle scommesse sportive a totalizzatore e sulle scommesse dell'ippica nazionale, in quanto l'accettazione delle giocate attraverso tali apparecchiature deve rispecchiare l'articolazione dei giochi ammessi nei locali ove sono installate le apparecchiature medesime. Al di fuori dell'ipotesi individuata dall'articolo 11-quinquiesdecies, la detenzione e l'utilizzo di apparecchiature telematiche per lo svolgimento e la raccolta a distanza dei giochi pubblici, in luoghi diversi dalle sedi autorizzate, è vietata.
Diversamente, l'installazione di «Totem» presso esercizi pubblici (quali bar o negozi assimilati) e le operazioni attuate tramite tali congegni configurano sempre attività illecite, in quanto il relativo utilizzo è effettuato al fuori di una specifica ed espressa previsione che ne legittimi l'installazione e la possibile connessione a siti internet per l'effettuazione di giochi a distanza. In tali circostanze, la condotta degli esercenti che detengono tali apparecchiature nel proprio esercizio commerciale, mediante le quali gli avventori possono giocare giochi on line, configura l'ipotesi del reato di intermediazione, già vietata e sanzionata dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e,da ultimo, dall'articolo 24 della legge Comunitaria 2008.
SI INVITANO PERATANTO I CONCESSIONARI A NON ATTIVARE QUALSIVOGLIA CONGEGNO PER LA RACCOLTA DI GIOCO DALL’AMBITO “A DISTANZA” (ON-LINE) ALL’AMBITO TERRESTRE. RICORDIAMO CHE I PUNTI DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET POSIZIONATI NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI SONO SOGGETTE ALLA NORMATIVA :
· Decreto 16 agosto 2005 Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
· Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9 - Circ. n. 557 PAS 12982D (22)
· Ed il permesso per l’installazione di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche sono soggette a richiesta di licenza da parte della competente Questura ai sensi dell’ art.7 D.L. 27.7.2005, N.144 convertito in Legge 31.7.2005, n.155)
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